APPROVATO IL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL GDPR
Il Decreto nazionale di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali, operativo dal 25 maggio scorso, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 agosto 2018. La criticità maggiore era valutare quali parti del vecchio Codice privacy (il D.Lgs 196/2003) fossero compatibili con il nuovo sistema europeo: il decreto legislativo, che attua quanto previsto dalla delega conferita dall’articolo 13 della legge 163/2017, prevede sanzioni penali, semplificazioni per le PMI e l’introduzione del concetto di trattamento di dati su larga scala, che costituiscono solo alcuni degli elementi che completano il quadro della nuova privacy nazionale.
Le Commissioni parlamentari, cui è stato precedentemente sottoposto il decreto, avevano richiamato l’attenzione sulla necessità di prevedere un periodo di moratoria circa le attività ispettive, e quindi sanzionatorie. La richiesta pare essere stata accettata, prevedendo un periodo di tregua di otto mesi nei confronti delle imprese, rispetto agli adempimenti previsti dal GDPR. Il Garante, nei primi otto mesi, terrà, dunque, conto delle difficoltà affrontate dalle aziende nell’adempiere alle disposizioni dettate dal Regolamento. Riguardo alle piccole e medie imprese, l’Autorità dovrà, inoltre, studiare modalità semplificate di applicazione delle nuove regole, con la possibilità di introdurre uno statuto speciale per le PMI.
La “versione” italiana del GDPR introduce, inoltre, alcune fattispecie penali, non assorbite dal principio del «ne bis in idem» (divieto di punire uno stesso fatto con sanzioni penali e amministrative, e dunque la possibilità di applicare una sola delle due tipologie di sanzioni previste). Si tratta, tra le altre, della comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un numero rilevante di persone e della acquisizione fraudolenta di dati. Per i suddetti reati, il testo definitivo, potrebbe, dunque, prevedere il presupposto della larga scala – trattandosi, come detto, di diffusione illecita di dati che coinvolge un ragguardevole numero di soggetti (si pensi alle attività di marketing “selvaggio”) – tra gli elementi oggettivi dell’illecito.
Infine, è prevista l’adozione da parte del Garante di misure speciali a tutela di alcuni particolari dati, come quelli relativi alla salute
